Art. 13.

      1. Il consiglio nazionale interforze, entro sei mesi dalla sua costituzione, tenuto conto delle proposte avanzate dai singoli istituti, elabora un progetto dell'organizzazione scolastica da attuare con particolare riferimento ai dipartimenti da costituire e ai corsi di diploma e di laurea da svolgere, avviandone la sperimentazione.

 

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      2. Al termine del secondo anno accademico di attuazione della sperimentazione, si provvede alla definitiva istituzione dell'Università della difesa nazionale.